Servizi demografici NEWS

I servizi demografici

In materia di anagrafe e stato civile vengono svolte attività di indirizzo, coordinamento e supporto all’azione dei comuni e delle prefetture.

Clicca qui per visualizzare i principali adempimenti dei Servizi Demografici

 

Una panoramica sui TRE ruoli principali che compongono il servizio demografico:

1 – Stato Civile

D.P.R. 3 novembre 2000, n.396

D.M. 5 aprile 2002

L’ordinamento dello stato civile è disciplinato dal D.P.R. 3 novembre 2000 n.396.

Lo stato civile è il complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia, nello Stato e nella comunità giuridica.

Ogni comune ha un ufficio dello stato civile (art.1 D.P.R. 396/2000). Ufficiali dello stato civile sono il sindaco e i dipendenti del comune, ai quali siano state delegate le relative funzioni.

Gli atti dello stato civile predisposti in base ad apposite formule, approvate con decreto del Ministro dell’Interno, rispondono all’esigenza di documentare pubblicamente fatti influenti sullo stato delle persone: nascita, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza.
Tali atti sono raccolti in appositi registri, nei quali si procede all’iscrizione degli atti recanti le dichiarazioni rese all’ufficiale, nonché alla trascrizione degli atti trasmessi da altri pubblici ufficiali e all’annotazione di atti successivi alla prima iscrizione.

Gli atti di stato civile sono pubblici (art.450 cod.civ) ed il regime di pubblicità si estrinseca attraverso il rilascio estratti e i certificati.

Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni, ovvero per copia integrale; in quest’ultimo caso, soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto (art.451 c.c.).

Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto smarrito o la formazione di un atto indebitamente registrato, deve proporre ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

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2 – Anagrafe

Legge 24 dicembre 1954, n.1228

D.P.R. 30 maggio 1989, n.223

Legge 27 ottobre 1988 n.470

D.P.R. 6 settembre 1989 n.323

D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221

D.P.R. 17 luglio 2015, n.126

D.L. 19 giugno 2015, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125

La materia anagrafica è regolata dalla legge 24 dicembre 1954 n.1228 recante Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.30 maggio 1989 n.223. Tali disposizioni prevedono che il comune registri nelle schede anagrafiche le informazioni relative alle persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato la residenza nel comune.

L’APR – Anagrafe della popolazione residente è la raccolta delle informazioni relative alle persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato la residenza nei comuni del territorio nazionale.

L’AIRE – Anagrafe degli italiani residenti all’estero è la raccolta delle informazioni anagrafiche relative ai cittadini italiani residenti all’estero.

L’attività anagrafica costituisce la base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello in ambito elettorale, scolastico, tributario, di leva, assistenziale, che in quanto tali servizi attingono alla fonte anagrafica per acquisire le notizie necessarie al corretto svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza. L’AIRE, in particolare, ha il compito di rilevare le iscrizioni nelle liste elettorali.

L’art.2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, ha istituito l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), base dati di interesse nazionale, centrale, sicura ed interoperabile, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) nonché, gradualmente, alle anagrafi locali tenute dai comuni. Per le anagrafi locali cui è subentrata ANPR gli adempimenti tra uffici anagrafici comunali sono regolati dal D.P.R. 17 luglio 2015, n.126, recante l’adeguamento del citato D.P.R. n.223/1989 alla disciplina istitutiva dell’ANPR. Tali adempimenti sono quindi effettuati nella nuova base dati nazionale.

L’art.10 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125. ha previsto l’emissione della Carta d’identità elettronica (CIE), connotata da più elevati standard di sicurezza, di livello europeo, rilevanti soprattutto per il contrasto alle contraffazioni e ai furti d’identità, che viene consegnata previa richiesta presentata agli uffici anagrafici, competenti al rilascio della carta d’identità.

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) rappresenta la realizzazione di un progetto strategico per la digitalizzazione e la modernizzazione del Paese, in tutte le sue componenti amministrative. L’attività anagrafica, di competenza dello Stato e gestita dai comuni, oltre a rappresentare uno strumento fondamentale a tutela della sicurezza, costituisce la base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, sanitario, assistenziale, tributario, che attingono alla fonte anagrafica per le notizie necessarie alle loro funzioni. Dalla correttezza e dalla puntualità degli adempimenti anagrafici dipende tutta l’attività amministrativa dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, con le inevitabili ricadute sui diritti e sui doveri delle persone.

Le norme vigenti, fin dall’unità d’Italia, prevedono l’obbligo per ogni comune di tenere in regola l’Anagrafe. Il Sindaco è l’ufficiale d’anagrafe che esercita le sue funzioni, irrinunciabili, tramite dipendenti da lui stesso delegati.

CARTA D’Identità ELETTRONICA

Descrizione

​E’ il documento di riconoscimento personale necessario per dimostrare la propria identità.

L’art.10 – terzo comma – del Decreto Legge n. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”  ha introdotto la nuova carta di identità in formato elettronico (CIE).

La nuova CIE sostituisce la precedente carta di identità elettronica e la carta di identità cartacea che non verrà più rilasciata dal momento dell’attivazione del servizio di rilascio della CIE.

RICHIESTA E VALIDITA’ DELLA CARTA DI IDENTITA’

Il documento può essere richiesto dalle persone residenti (o domiciliate) nel Comune di Partinico indipendentemente dalla loro età anagrafica ed è valido:

  • 3 anni, per i minori di 3
  • 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni;
  • 10 anni, per i maggiorenni.

La carta di identità, inoltre, viene emessa o rinnovata con validità fino al giorno del compleanno del titolare (Decreto Legge n. 5/2012). Per i maggiorenni la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.

La carta d’identità può essere rilasciata con validità per l’espatrio (per l’ingresso nei paesi della Comunità Europea e del bacino del mediterraneo consultare il sito della Polizia di Stato).

MINORENNI

Per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio ai minori di 18 anni è necessario l’assenso di entrambi i  genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in corso di validità. Se un genitore non può essere presente è necessaria la dichiarazione di assenso all’espatrio con le modalità da concordare con l’ufficio anagrafe, in mancanza della quale verrà emessa una carta d’identità non valida per l’espatrio.

E’ obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l’identificazione.

La carta d’identità per l’espatrio rilasciata ai minori degli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o chi ne fa le veci (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge n. 27 del 24/3/2012).

Per i minori di anni 14 l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su apposita dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nominativo della persona, ente o compagnia di trasporto a cui il minore stesso è affidato.
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata alla Questura

CITTADINI STRANIERI

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, la carta d’identità rilasciata ha validità sul solo territorio italiano. All’atto della richiesta devono essere presentati i seguenti documenti:

  • per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno valido ovvero ricevute di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno effettuata in tempo utile e passaporto in corso di validità;
  • per i cittadini comunitari: attestazione di soggiorno e, in caso di primo rilascio della C.I.E., anche documento di identità in corso di validità emesso dalla nazione UE di appartenenza.

Nel caso di rilascio di carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore. La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.

QUANDO RICHIEDERE LA CARTA DI IDENTITA’

La carta di identità può essere richiesta nei seguenti casi:

  • alla naturale scadenza della precedente carta di identità a partire dal 180° giorno antecedente la scadenza del documento;
  • in caso di smarrimento o furto di carta d’identità in corso di validità. Per ottenere il duplicato è necessario presentarsi allo sportello muniti della denuncia effettuata all’autorità di Pubblica Sicurezza e di altro documento di identità in corso di validità (passaporto, patente, etc.). Nella denuncia deve sempre essere indicato il numero della carta d’identità smarrita o rubata. Nel caso di furto o smarrimento avvenuto all’estero, prima di richiedere il rilascio della nuova carta d’identità, è necessario presentare alla Questura o ai Carabinieri la denuncia effettuata all’estero;
  • in caso di deterioramento del precedente documento: è necessario presentarsi allo sportello con la carta deteriorata;

possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del 180° giorno precedente la scadenza, sia le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo sia le carte elettroniche di cui al Decreto del Ministro dell’Interno dell’8/11/2007 (c.d. “vecchia carta elettronica”).

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’

A) PRENOTAZIONE
Il rilascio della carta avviene esclusivamente con prenotazione di un appuntamento presso il PORTALE MINISTERIALE: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/

attraverso la registrazione sul sito internet del Ministero dell’Interno e la successiva scelta del giorno e dell’ora in cui fissare la prenotazione presso gli sportelli del Settore Servizi Demografici -Ufficio anagrafe-Via Mons. Domenico Mercurio n.1

N.B.: soltanto per coloro che non siano in grado di procedere alla prenotazione utilizzando il sito internet di cui sopra (ad esempio: cittadini anziani oppure cittadini sprovvisti di personal computer) è possibile richiedere la prenotazione presso il portierato dei servizi demografici presentandosi muniti di codice fiscale e di carta di identità o denuncia in caso di furto o smarrimento;

​B) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRENOTAZIONE
Una volta effettuata la prenotazione, l’interessato deve presentarsi allo sportello prescelto, nel giorno e nell’ora stabiliti, munito di:

  • codice fiscale;
  • precedente carta di identità (o della denuncia alle Forze dell’Ordine in caso di smarrimento o di furto);
  • per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno valido ovvero ricevute di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno effettuata in tempo utile e passaporto in corso di validità;
  • per i cittadini comunitari: attestazione di soggiorno e, in caso di primo rilascio della C.I.E., anche documento di identità in corso di validità emesso dalla nazione UE di appartenenza.
  • una fotografia, formato tessera, recente (cioè scattata al massimo 6 mesi prima – cfr. nota Ministero Affari Esteri del 29/11/2005). E’ possibile presentarsi agli sportelli anche con un supporto informatico (chiavetta USB) sul quale sia stata caricata la fotografia formato tessera (solo in formato “.jpg” con risoluzione di “400 dpi” o superiore – massimo 500 Kb).

e:

  • acquisisce i dati biometrici (impronte digitali),
  • acquisisce la firma autografa,
  • riceve l’eventuale manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti;
  • acquisisce l’indicazione del luogo in cui la nuova CIE deve essere recapitata dopo l’emissione (è possibile anche indicare la sede dell’Anagrafe del Comune );
  • controlla che non vi siano condizioni ostative al rilascio di un documento valido per l’espatrio.
  • invia immediatamente via web la richiesta di produzione della CIE al Ministero dell’Interno;
  • rilascia al cittadino una ricevuta che comprende la prima parte di un codice PIN/PUK che permetterà di utilizzare la CIE per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono l’autenticazione in rete. Si precisa che la ricevuta della CIE può essere utilizzata come documento di riconoscimento seguendo le istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 16/07/2019 emessa dal Ministero dell’Interno.

C) CONSEGNA DELLA CARTA DI IDENTITA’

​In caso di spedizione presso il proprio domicilio l’invio avviene tramite raccomandata, pertanto è necessario osservare le seguenti raccomandazioni:

  • fornire un indirizzo completo che contenga almeno le informazioni di via, civico, CAP, città, provincia. Se disponibili, vanno indicati anche scala e interno

È possibile monitorare la spedizione sul sito di Poste Italiane
Mancata consegna
In caso di mancata ricezione entro i tempi previsti occorre:

  • consultare il sito di Poste Italiane con il codice di spedizione rilasciato al momento di richiesta
  • se la carta d’identità risulta in spedizione è necessario attenderne la consegna
  • se lo stato in spedizione rimane invariato per un periodo di tempo prolungato, contattare il numero verde del Ministero: 800 263388
  • se la carta risulta consegnata al mittente, recarsi nella sede comunale in cui è avvenuta la richiesta per verificare se il documento è tornato in sede oppure se lo spedizioniere ne ha notificato lo smarrimento.

Nel caso di consegna presso la sede comunale recarsi personalmente al ritiro del documento, in caso di impedimento può ritirare un delegato munito di delega ed allegato documento di identità;

N.B.: considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova CIE, é necessario che i cittadini richiedano in anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico dato che non sarà più possibile il rilascio “a vista” della carta di identità elettronica tranne in casi straordinari documentati e concordati con gli uffici.

COSTO DELLA CARTA DI IDENTITA’
La nuova CIE ha un costo complessivo di Euro 22,21 così determinato:

  • Euro 16,79 quale corrispettivo da riversare allo Stato;
  • Euro 5,16 quale diritto fisso per il rilascio della carta di identità;
  • Euro 0,26 per diritti di segreteria.

La somma di €. 22,21 va pagata presso gli sportelli degli Uffici anagrafe al momento del rilascio della ricevuta di emissione della CIE. Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite POS.

ATTENZIONARE

  • La procedura di emissione è gestita dal Ministero dell’Interno: per approfondimenti cartaidentita.interno.gov.it
    All’atto della richiesta, l’operatore identifica il cittadino, acquisisce la foto portata dal cittadino, la firma e le impronte digitali, riceve il pagamento e rilascia la ricevuta.
  • La raccolta delle impronte digitali è obbligatoria come previsto dall’ 3 comma 2, R.D. n. 773/1931, come modificato dall’art. 40, comma 2 lettera a). In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.

Il sistema inoltra automaticamente la richiesta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che emette e provvede alla consegna con raccomandata entro sei giorni lavorativi, all’indirizzo indicato.

Il foglio di ricevuta ha valore come sostitutivo del documento fino alla consegna della CIE (Circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2019 negli “Allegati”). Per la verifica della ricevuta tramite il QR Code presente alla destra della foto del titolare, è disponibile la app VE.DO.

Il rilascio di un documento a cittadino non residente ha come presupposto la contingibilità e l’urgenza, riscontrabili in chi si trovi occasionalmente sul territorio totalmente sprovvisto di un documento in corso di validità.

Per quest’ultimi va preventivamente compilata l’apposita modulistica( in aggiornamento L’ufficio, dopo aver valutato l’istanza, provvederà a concordare la modalità di emissione della carta d’identità elettronica.

Allo stato attuale la piattaforma ministeriale CIE non consente l’emissione ai cittadini AIRE, pertanto presso il Comune d’iscrizione AIRE può essere richiesta esclusivamente la carta di identità su supporto cartaceo.

Le carte di identità già rilasciate rimangono valide fino alla scadenza.
Eventuali cambi di residenza o di abitazione non incidono sulla scadenza.

Qualora sia temporaneamente fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali del richiedente, la validità della carta di identità è pari o inferiore a 12 mesi dalla data di emissione (art. 4 comma 3 del Regolamento Europeo n. 2019/115).

Il Regolamento dell’Unione Europea 2019/1157 ha stabilito che le carte di identità cartacee cessino di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026 se quest’ultima data è anteriore. Da tale data non saranno più valide per l’espatrio e non potranno più essere rilasciate.

Richiesta di carta di identità a domicilio per impossibilità a recarsi allo sportello

I cittadini residenti nel Comune impossibilitati a recarsi allo sportello per documentati motivi di salute possono richiedere la carta di identità al proprio domicilio, secondo le modalità di seguito elencate.

Il servizio non ha costi aggiuntivi rispetto al rilascio allo sportello

Modalità di rilascio:

un familiare o chi delegato per inizio istruttoria emissione CIE dovrà recarsi agli sportelli anagrafe con quanto di seguito indicato:

-documentazione (certificazione medica) attestante l’impossibilità dell’interessato all’emissione del documento a presentarsi personalmente allo sportello ed in caso di impossibilità alla firma attestante l’impossibilità di firma;
-la carta di identità in scadenza o scaduta;
-una fotografia, formato tessera, recente (cioè scattata al massimo 6 mesi prima cfr. nota Ministero Affari Esteri del 29/11/2005).

ASSUNTA LA DOCUMENTAZIONE SI ATTIVA LA PROCEDURA DI SERVIZIO DOMICILIARE CONCORDANDO UN APPUNTAMENTO.

L’operatore incaricato si reca a domicilio o presso la struttura riferita per effettuare il riconoscimento e raccogliere qualora possibile la firma autografa del richiedente.

Concluse le operazioni descritte, l’operatore completa la procedura di rilascio e inoltra i dati per l’emissione della CIE.

Si precisa che nel caso di impedimento temporaneo a rilevare le impronte digitali la validità della carta di identità è pari o inferiore a 12 mesi dalla data di emissione (art. 4 comma 3 del Regolamento Europeo n. 2019/115).

La CIE è spedita al domicilio del richiedente a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Si ricorda che sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’art 35 co2 DPR 445/2000) anche:

  • il passaporto
  • la patente di guida (non scaduta)
  • la patente nautica
  • il libretto di pensione
  • il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
  • il porto d’armi

le tessere di riconoscimento purché munite di foto e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una amministrazione dello Stato.

Carta d’Identità e Donazione Organi – Una scelta in Comune

E’ possibile, per i cittadini maggiorenni, manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della carta di identità. La legge prevede di potersi esprimere, in vita, con una semplice dichiarazione, in merito alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della carta d’identità elettronica.

La manifestazione del consenso o diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino, che potrà comunque, in qualsiasi momento, cambiare idea sulla scelta fatta; sarà ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo, secondo le modalità previste.

La stessa dichiarazione verrà trasmessa in tempo reale dall’Ufficio Anagrafe al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati nazionale informatizzata del Ministero della Salute.

L’inserimento di questa informazione nel SIT (Sistema Informativo Trapianti), oltre ad assicurare il rispetto della volontà del singolo, garantisce un più efficace funzionamento della rete trapiantologica. Restano invariate le altre modalità di espressione della volontà presso l’ASL di appartenenza, l’AIDO e Associazioni di Settore.

 

ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali.

Che cos’è l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)?

ANPR è un archivio che contiene le anagrafi di tutti i Comuni italiani (compresa l’AIRE: Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), e che consente alla Pubblica Amministrazione italiana di dialogare con un’anagrafe unica al posto di quasi 8.000 anagrafi comunali.

La banca dati centralizzata consentirà di superare la frammentazione delle Anagrafi comunali e dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e renderà attuabili nuovi importanti servizi digitali.

Si tratta, in sintesi, di una piattaforma digitale, o meglio, di una enorme banca dati centralizzata, nella quale sono raccolti tutti i dati anagrafici della popolazione italiana, e a cui le Amministrazioni Pubbliche, compresi i gestori di pubblici servizi, potranno accedere per la consultazione, estrazione ed elaborazione dei dati dei cittadini-utenti. Tramite questo lavoro di digitalizzazione, si eviteranno le doppie o triple comunicazioni e le Pubbliche Amministrazioni avranno dati anagrafici certi convalidati dal Ministero dell’Interno e dai Comuni.

Come funziona?

ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del d.Lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), e il Ministero ne ha stabilito i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.

ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.

L’ANPR CONSENTE DI

  • evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni;
  • garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico;
  • semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e molto altro ancora.

Quali servizi eroga?

  • I certificati anagrafici di tutta la popolazione (Anagrafico di Nascita, Matrimonio o Morte, Cittadinanza, Storico di Cittadinanza, Esistenza in vita, Residenza, Storico di Residenza, Residenza AIRE, Stato civile, Stato di Famiglia, Stato di famiglia e di Stato civile, Stato di famiglia per iscritto in convivenza anagrafica, Stato di famiglia AIRE, Stato di famiglia con Rapporti di Parentela, Stato Libero), possono essere richiesti da qualsiasi Comune subentrato in ANPR a prescindere da quello di residenza;
  • I certificati rilasciati da ANPR sono emessi senza il timbro del Comune, come previsto all’art.35  del d.P.R. n. 223/1989, che regolamenta il contenuto dei certificati anagrafici, come modificato dall’art.30, c.2, lett.c) del d.L. n.76/2020, dal quale è stato eliminato ogni riferimento al timbro del Comune.
  • Tutti i cittadini iscritti in ANPR possono consultare i propri dati anagrafici (visura), oltre a quelli dei loro figli minori, via web tramite il sito ufficiale ANPR, previa identificazione con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE.
  • Il cittadino può scaricare in formato pdf, per l’eventuale stampa, le autocertificazioni dei propri dati anagrafici, da produrre in sostituzione dei certificati in base al d.P.R. n.445/2000. All’atto della richiesta il cittadino può selezionare quali categorie di dati anagrafici dovranno comporre la dichiarazione.

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3 – Ufficio Elettorale – Statistica e Censimento

Il compito dell’Ufficio elettorale è quello di garantire che l’universale diritto dei cittadini di partecipare alla vita democratica del Paese, attraverso consultazioni elettorali, possa essere esercitato.

Tale compito, per legge, è affidato al Responsabile dell’ufficio elettorale comunale, che deve adempiere con efficienza e tempestività ai numerosi e delicati compiti che la legge assegna, sotto la “sovrintendenza” del Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo. Tra i compiti più complessi ed impegnativi del Responsabile dell’ufficio elettorale comunale nella veste di Ufficiale elettorale, rientra la revisione e l’aggiornamento delle liste elettorali;

Rientrano nei compiti del Responsabile dell’ufficio elettorale il complesso coordinamento di tutte le attività sia organizzative, sia gestionali degli uffici elettorali di sezione in occasione di consultazioni elettorali.

Fra le attività ordinarie dell’ufficio, oltre alla revisione e l’aggiornamento delle liste elettorali, rientra la corretta gestione degli albi: dei giudici popolari; degli scrutatori; dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione;

Competenze

L’ufficio elettorale si occupa di gestire la posizione dei Cittadini per quanto riguarda il diritto di voto: ha cura di iscrivere nelle liste elettorali i giovani residenti che compiono il 18° anno di età e di aggiornare i dati relativi alle persone che trasferiscono la propria residenza, sia da /verso un altro Comune che all’interno del territorio.

Albo Giudici Popolari

Il Giudice Popolare è colui che viene designato, per sorteggio, a partecipare ai dibattimenti delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello.
Il Sindaco, nel mese di aprile di ogni anno dispari, invita con pubblico manifesto i cittadini residenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, a richiedere l’iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari, entro il mese di luglio.

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
1) i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario
2) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
3) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni Ordine e Congregazione.

Gli Albi definitivi sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune.

Gli Albi definitivi dei Giudici Popolari sono permanenti.

La cancellazione dall’Albo dei Giudici popolari avviene per:
1) perdita dei requisiti (età , professione, condanne penali)
2)emigrazione.

Albo Presidenti di Seggio

Il presidente di seggio è colui che sovrintende alle operazioni elettorali del seggio al quale è assegnato. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di presidenti in occasione delle consultazioni elettorali

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, l’iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale con domanda indirizzata al Sindaco del Comune.

Sono esclusi dalla funzione di presidente di seggio:
1) i dipendenti del Ministero degli Interni, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio;
3) i medici delle USL incaricati delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti;
4) i segretari comunali ed i dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

L’iscrizione all’albo è permanente, si rimane iscritti all’albo sino a quando non si esprime la volontà di essere depennati e si decade solo al compimento del settantesimo anno di età o al decadere dei requisiti.

Albo Scrutatori

Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che congiuntamente al Presidente concorre a formare l’ufficio di sezione (seggio). L’iscrizione all’albo unico è condizione necessaria per essere designati in qualità di scrutatori presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto affisso all’albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a fare apposita domanda entro il mese di novembre.
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
1) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

A gennaio di ogni anno la Commissione Elettorale dispone la cancellazione dall’Albo di coloro che hanno perso i requisiti e di coloro che entro il mese di dicembre con apposita domanda scritta alla Commissione Elettorale abbiano chiesto di essere cancellati dall’Albo nonché l’iscrizione di coloro che hanno presentato domanda.

Statistica e Censimento

Il censimento della popolazione è una rilevazione statistica che ha come obiettivo il conteggio di tutta la popolazione residente sul territorio.
Grazie ai dati rilevati con il censimento è possibile produrre informazioni sulla consistenza e sulle principali caratteristiche socio-demografiche della popolazione residente e sulla consistenza e le caratteristiche del patrimonio abitativo (edifici e abitazioni) con un elevato dettaglio territoriale.
I dati censuari costituiscono quindi un supporto fondamentale alle decisioni di ogni livello di governo (Stato, Regione, Provincia, Comune), ma anche delle imprese e delle associazioni di categoria, che li utilizzano per programmare, pianificare attività e progetti, offrire servizi ai cittadini italiani e agli stranieri che vivono in Italia, monitorare politiche e interventi sul territorio. Le informazioni fornite dalle rilevazioni censuarie consentono, ad esempio, di effettuare analisi puntuali dei caratteri socio-demografici della popolazione e della sua distribuzione sul territorio, delle dinamiche territoriali dell’occupazione, dei processi di urbanizzazione, delle caratteristiche dei centri urbani; o di analizzare l’esistenza di differenze e squilibri fra le diverse aree del Paese.
I censimenti costituiscono, dunque, un momento conoscitivo indispensabile, poiché consentono di costruire un patrimonio informativo di fondamentale importanza per la collettività, un bene pubblico utile a tutti per valutare, programmare, decidere.

Da ottobre 2018 è partito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Per la prima volta l’Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie italiane, ma ogni anno un campione rappresentativo di esse.

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Servizi demografici (storico)

Pagina aggiornata il 22/04/2024

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